Si comunica che ai sensi del DECRETO-LEGGE
12 settembre 2013, n. 104 GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 è “VIETATO FUMARE” IN TUTTI I LOCALI
SCOLASTICI.
Si riporta in basso l’articolo 4 del decreto
sopra citato:
Art. 4
(Tutela della salute
nelle scuole)
1.
All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma
1 è esteso anche alle aree
all'aperto di pertinenza
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie.".
2.
È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche
nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole
operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti
penali per i
minorenni, nonchè presso
i centri per l'impiego e i centri di formazione
professionale.
3.
Chiunque
violi il divieto
di utilizzo delle
sigarette elettroniche di cui
al comma 2 è soggetto
alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui
all'articolo 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584, e
successive modificazioni.
4.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 del presente
articolo, inflitte da
organi statali, sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato, per
essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della
salute, per il potenziamento dell'attività di
monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso
di sigarette elettroniche,
nonchè per la realizzazione di attività informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al
tabagismo.
5.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, al fine di
favorire il consumo
consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole,
elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di
iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministro delle
politiche agricole, alimentari
e forestali sono definite le modalità per
l'attuazione del presente
comma. Dal presente comma non
possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal
seguente:
«Art. 7. –
1.
I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a
euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Gli agenti accertatori svolgono le
seguenti attività:
a) vigilare sull’osservanza del divieto;
b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente
al trasgressore la violazione;
c) redigere in triplice copia il verbale di
contestazione su modulo il quale deve
contenere:
- i dati personali identificativi del trasgressore;
- la sommaria descrizione della violazione;
- le modalità con le quali può farsi luogo al
pagamento della sanzione in misura ridotta;
- l’indicazione dell’Autorità cui far pervenire
scritti difensivi;
d) consegnare copia del verbale al trasgressore
ovvero, ove ciò non sia possibile,
trasmetterglielo tramite raccomandata A.R. entro 90
giorni dall’accertamento (art. 14 l. 689/1981).
Il divieto di fumo acquista, nell’ambito
delle istituzioni scolastiche, una valenza importante, in quanto connesso con
temi importanti (la tutela della salute individuale e collettiva, l’educazione
alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e
dell’altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali) di cui la scuola
deve farsi promotrice per la crescita umana, civile e culturale delle giovani
generazioni.
Si confida nella collaborazione responsabile di tutti.