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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013-DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI


Circolare della Presidenza  n. 30

Si  comunica che ai sensi del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 è “VIETATO FUMARE” IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI.
È  di seguito riportato l’articolo 4 del decreto sopra citato:
Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)

1.     All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  è esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2.     È vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le  comunità  di  recupero  e  gli istituti  penali  per  i  minorenni,  nonchè  presso  i  centri  per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3.     Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette elettroniche  di  cui  al  comma  2   è   soggetto   alle   sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4.     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente  articolo,  inflitte  da  organi  statali,  sono versati  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero  della  salute, per il potenziamento dell'attività  di  monitoraggio  sugli  effetti derivanti  dall'uso  di  sigarette  elettroniche,  nonchè   per   la realizzazione di attività informative finalizzate  alla  prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
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L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
1.     I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La persona competente all’accertamento delle infrazioni è stata individuata nel

VICE PRESIDE PROF. VINCENZO LAISE  


Il divieto di fumo acquista, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, una valenza importante, in quanto connesso con temi importanti (la tutela della salute individuale e collettiva, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell’altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali) di cui la scuola deve farsi promotrice per la crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni.

I provvedimenti relativi  al decreto in oggetto diventeranno esecutivi nel momento in cui la presente verrà comunicata a tutto il personale della scuola.

Si confida nella collaborazione responsabile di tutti particolare dei docenti.