Circolare della Presidenza n. 30
Si comunica che ai sensi del DECRETO-LEGGE
12 settembre 2013, n. 104 GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 è “VIETATO FUMARE” IN TUTTI I LOCALI
SCOLASTICI.
È di
seguito riportato l’articolo 4 del decreto sopra citato:
Art. 4
(Tutela della salute
nelle scuole)
1.
All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al
comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2.
È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche
nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole
operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti
penali per i
minorenni, nonchè presso
i centri per l'impiego e i centri di formazione
professionale.
3.
Chiunque
violi il divieto
di utilizzo delle
sigarette elettroniche di cui
al comma 2 è soggetto
alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui
all'articolo 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584, e
successive modificazioni.
4.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 del presente
articolo, inflitte da
organi statali, sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato, per
essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della
salute, per il potenziamento dell'attività di
monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso
di sigarette elettroniche,
nonchè per la realizzazione di attività informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al
tabagismo.
.
L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal
seguente:
Art. 7.
1.
I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura
della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini
fino a dodici anni.
La persona competente all’accertamento delle
infrazioni è stata individuata nel
VICE PRESIDE PROF. VINCENZO LAISE
Il divieto di
fumo acquista, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, una valenza
importante, in quanto connesso con temi importanti (la tutela della salute
individuale e collettiva, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza
civile, il rispetto della propria e dell’altrui persona, le corrette relazioni
umane e sociali) di cui la scuola deve farsi promotrice per la crescita umana,
civile e culturale delle giovani generazioni.
I provvedimenti relativi al decreto in oggetto diventeranno esecutivi nel
momento in cui la presente verrà comunicata a tutto il personale della scuola.
Si confida nella collaborazione responsabile di tutti
particolare dei docenti.